Ufficio di Stato Civile

PRATICA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO E PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE

Per contrarre matrimonio, civile o religioso (di rito cattolico o di altro rito riconosciuto dallo Stato italiano), è necessario richiedere le pubblicazioni di matrimonio, procedimento con il quale l’Ufficio Stato Civile accerta che non vi sono impedimenti alla celebrazione del matrimonio. Eseguite le pubblicazioni è possibile la celebrazione del matrimonio. 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:D.P.R. 396/2000 e circolari ministeriali; Art. 79 e seguenti del Codice Civile.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per le pubblicazioni di matrimonio:


- documenti di riconoscimento in corso di validità;
- in caso di matrimonio religioso, richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Parroco o dal Ministro di Culto;
- n. 1 marca da bollo da € 16 se gli sposi sono residenti nello stesso Comune ovvero n. 2 marche da bollo da €16 se residenti in Comuni diversi;
- nulla osta al matrimonio o certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall’Ambasciata o dal Consolato competente, debitamente legalizzato presso la Prefettura, se uno o entrambi i futuri coniugi sono cittadini stranieri.
- se il matrimonio civile è da celebrarsi nel Comune di Monte San Biagio, inoltre, fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei due testimoni maggiorenni;


Gli ulteriori documenti necessari per il procedimento sono acquisiti direttamente dall’Ufficio Stato Civile.
Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni in apposito spazio del Comune di residenza di entrambi gli sposi, allo scopo di dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Conclusa la procedura, il Comune rilascia il certificato di avvenute pubblicazioni che, in caso di matrimonio religioso, deve essere consegnato al Parroco o Ministro di Culto. Il matrimonio deve essere, comunque, celebrato entro 180 giorni dall’avvenuta affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta.
Per la richiesta di pubblicazioni di matrimonio è sufficiente presentarsi all’Ufficio do Stato Civile per concordare modalità e termini nel rispetto della legislazione vigente.

ITER DEL PROCEDIMENTO

I futuri coniugi devono presentarsi entrambi presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi in un tempo congruo prima della data scelta per il matrimonio, per richiedere la pubblicazione di matrimonio. Contemporaneamente, se si sceglie il matrimonio civile, i futuri sposi stabiliscono la data del matrimonio, scelgono il regime patrimoniale ed effettuano il pagamento della tariffa eventualmente richiesta per la celebrazione del matrimonio nella sede comunale o presso altre sedi adibite a Casa comunale. L’Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la richiesta, procede nel redigere processo verbale nel quale indica le generalità delle persone richiedenti e la durata della pubblicazione. L’atto viene pubblicato all’albo del Comune per almeno otto giorni consecutivi e trasmesso all’eventuale Comune di residenza dell’altro nubendo. Trascorsi tre giorni dal termine delle pubblicazioni senza che siano stati presentati reclami , il quarto giorno, l’Ufficiale di Stato Civile rilascerà il certificato di eseguita pubblicazione o il nulla osta al matrimonio da consegnare al parroco della parrocchia di residenza nel caso di matrimonio concordatario: da questo momento sarà possibile celebrare il matrimonio che dovrà avvenire entro sei mesi, al termine dei quali l’atto perde di validità.
Il rilascio del certificato è subordinato all’eventuale certificato di avvenuta pubblicazione da parte del Comune di residenza di uno dei due sposi.
Il certificato di eseguita pubblicazione rilasciato dal Comune di residenza permette ai nubendi di contrarre il matrimonio in qualunque Comune italiano, che deve essere indicato al momento della richiesta di pubblicazione.


Contatti

UFFICIALE DI STATO CIVILE Gianmarco PERNARELLA
Telefono 0771-5689209
Email pernarella@comune.montesanbiagio.lt.it 
PEC (Posta Elettronica Certificata) servizidemografici.montesanbiagio@pec.it
Orario apertura apertura al pubblico Dal lunedì al venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00
Nota Si invitano i cittadini-utenti ad attenersi agli orari stabiliti


ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

Cos'è

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Normativa di riferimento:
Decreto Legge 132/2014, convertito con Legge 162/2014

Accedere al servizio

La procedura davanti all’ufficiale di stato civile del comune di Monte San Biagio prevede questi passaggi:

  • Presentazione dell'istanza da parte di uno o entrambi i coniugi, da predisporre sul modello scaricabile dal sito istituzionale;
  • Stipula dell'accordo: l’ufficiale di stato civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene così redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello stato civile, che successivamente procede all'iscrizione negli appositi registri.
  • A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento per la conferma dei patti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato. Le parti dovranno pagare la somma di euro 16,00 a titolo di diritto fisso mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Comune di Monte San Biagio  IBAN IT 45 Z 05296 73973 T20990000001 causale da indicare: Separazione/Divorzio in Comune + nome e cognome dei coniugi.
  • Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva.

La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.

L'accesso all'Ufficio di Stato Civile è consentito previa prenotazione che può essere richiesta all'indirizzo e-mail, pec o tramite telefono dalle 9.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì.

Telefono: 0771-5689212
Email: comune@comune.montesanbiagio.lt.it
Pec: servizidemografici.montesanbiagio@pec.it

L'Ufficiale dello Stato Civile

Gianmarco Pernarella